figli

Uno dei temi più caldi quando si parla di divorzio in presenza di figli minori è sicuramente l’affidamento. Per i genitori è normale chiedersi chi terrà i figli e quando questi possono decidere con quale genitore stare. Intanto è utile precisare che in caso i coniugi abbiano figli minori, è necessario divorziare in tribunale ed essere assistiti da avvocati con lo scopo di tutelare gli interessi dei bambini, nel caso in cui invece i figli siano maggiorenni è possibile divorziare in Comune, semplicemente in presenza del Sindaco.

Probabilmente saprete che esistono diversi tipi di affidamento, ma quali esattamente? E come vengono regolamentati? Prima di scoprirli insieme, nel caso abbiate bisogno di una consulenza legale in merito, vi suggeriamo di rivolgervi ad un avvocato divorzista Verona che potrà seguire il vostro caso ed approfondire con voi la questione dell’affidamento.

Affidamento esclusivo

Iniziamo analizzando la presa di posizione più radicale che il Giudice possa prendere, ossia quella dell’affidamento esclusivo. In questo caso la responsabilità genitoriale ricade su un solo genitore, detto affidatario, fermo restando che l’altra parte può ricorrere nuovamente al giudice se pensa che questa decisione vada contro agli interessi del figlio.

Ad ogni modo, il giudice ricorre a questa scelta solo nel caso in cui uno dei genitori si riveli inadeguato a crescere il minore, ad esempio in caso mostri un forte disagio psichico o sia una persona violenta. In questo caso, entrano poi in gioco vari esperti per formulare perizie psichiatriche o sociologiche con l’obiettivo di preservare la salute e la crescita dei minori.

Affidamento congiunto e condiviso

Tralasciando i casi eccezionali spiegati sopra, normalmente al momento del divorzio si sceglie un’opzione tra affidamento congiunto e affidamento condiviso.

Benché possano sembrare la stessa cosa, queste due possibilità presentano differenze sostanziali non di poco conto:

  • l’affidamento condiviso è stato introdotto in Italia solo nel 2006 e comporta l’affidamento del figlio a un solo genitore, scelto dal giudice, che determina anche i tempi e le modalità di presenza del minore presso ciascuna delle due parti;
  • l’affidamento congiunto, da sempre presente nella legislazione italiana, prevede invece che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori in maniera uguale.

In entrambi i casi comunque, la responsabilità genitoriale cade su entrambi i genitori, che dovranno quindi fornire un’adeguata cura, assistenza e istruzione al minore. Inoltre gli ex-coniugi devono, di comune accordo, stabilire quale sarà la residenza abituale del minore e mantenere con quest’ultimo un rapporto equilibrato, continuando a provvedere al suo mantenimento in proporzione al loro reddito oltre che garantirgli la normale crescita e lo sviluppo che un qualsiasi adolescente riceve da una coppia non divorziata.

È bene non dimenticare anche che in virtù del principio di bigenitorialità, è un diritto del figlio mantenere rapporti con i parenti di entrambi i genitori (nonni, zii, ma anche nuovi fratelli o sorelle) oltre che poi un dovere provvedere, nelle fasi più avanzate della sua età, al sostentamento e al supporto, anche economico, verso entrambi i genitori.

Volontà del minore

Se fino a questo momento della nostra spiegazione il figlio minorenne non ha mai avuto un ruolo attivo, bisogna precisare che nonostante la minore età la sua opinione conta.

In caso il figlio superi i 12 anni di età, le sue preferenze riguardo le modalità di affidamento e la sua futura residenza abituale devono essere ascoltate obbligatoriamente dal giudice, che dovrà prendere una decisione dando loro la priorità.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso il giudice prendesse provvedimenti negli ambiti sopracitati senza aver consultato il minore (anche se questo non avesse ancora compiuto 12 anni), tali provvedimenti diventerebbero nulli.

Bisogna precisare che in caso la scelta del minore si rivelasse contraria ai suoi stessi interessi, questa può non essere assecondata, ma il giudice dovrebbe comunque fornire una motivazione adeguata riguardo la sua decisione.